diniego di diritto d'accesso

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marco panaro
00mercoledì 24 novembre 2004 11:37
quale forma deve assumere un provvedimento di diniego di una richiesta di accesso agli atti?
basta una lettera di risposta all'istanza o è opportuno redigere una determinazione?
ferrari.m
00mercoledì 24 novembre 2004 12:15
Visto che non si asssumo atti d'impegno di spesa direi che una lettera di diniego, contenente una chiara motivazione e gli estremi richiesti dalla L. 241/1990 (resp del procedimento, termini per ricorrere, ecc.) sia sufficiente.
marco panaro
00mercoledì 24 novembre 2004 12:42
Il termine per ricorrere è quello ordinario di 60 gg.?
Giuseppe Debenedetto
00mercoledì 24 novembre 2004 15:22
Per quanto concerne il diritto d'accesso il termine per ricorrere al TAR è di 30 giorni, giusta art. 25, comma 5 della legge n. 241/90. In tal caso il giudizio segue una procedura accelerata: il TAR decide in camera di consiglio entro 30 gg. dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.

[Modificato da Giuseppe Debenedetto 24/11/2004 15.23]

marco panaro
00mercoledì 24 novembre 2004 15:25
Grazie ad entrambi!
marco panaro
00giovedì 2 dicembre 2004 12:43
Consiglio di Stato, sez. V, n. 7773 del 29/11/2004

L’appellante interpreta erroneamente l’art. 10 del d.Lgs. n. 267/2000. Ed invero, il primo comma di tale articolo, sancendo il principio della generale pubblicità degli atti delle amministrazioni locali («tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici», ad eccezione di quelli riservati per legge o dichiarati tali da un atto del sindaco o del presidente della provincia allo scopo di tutelare la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese), non implica affatto una diversa configurazione del diritto di accesso siccome delineato nell’art. 25 l. proc. Amm. E nemmeno regola secondo modalità differenziate l’esercizio di tale “diritto”.

La disposizione succitata stabilisce piuttosto che, in linea di massima, gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili (fatte salve le esclusioni ivi contemplate), mentre nulla dispone riguardo ai requisiti di accoglimento della domanda che, pertanto, non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e seguenti del Capo V della legge 7.8.1990, n. 241.

Detto altrimenti, l’art. 10 t.u. ee. Ll. contiene una deroga all’art. 24 l. n. 241/1990 e non anche all’art. 22 della stessa legge.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, quindi, anche per tali atti vale la norma da ultimo citata secondo cui il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
lillo1
00giovedì 2 dicembre 2004 22:10
Re:

Scritto da: marco panaro 02/12/2004 12.43
Consiglio di Stato, sez. V, n. 7773 del 29/11/2004

Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, quindi, anche per tali atti vale la norma da ultimo citata secondo cui il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.




interessante, e sopratutto finalmente fa un po' di chiarezza. ricordo che all'inizio degli anni 90, dopo l'uscita della legge 142 e della quasi coeva 241, si sostenne da più parti che il diritto di accesso agli atti dei comuni e delle provincie, ai sensi della 142 stessa (forse era l'art. 5), fosse più ampio di quello riconosciuto dalla 241, in quanto, ancorchè riservato ai "cittadini" dell'ente locale (quindi ai residenti) non necessitasse di motivazione.
marco panaro
00mercoledì 22 dicembre 2004 10:29
Consiglio di Stato sez.V 9/12/2004 n. 7900

E' legittima la richiesta di informazioni nei confronti di una società a prevalente capitale comunale, svolta da un consigliere comunale, con riferimento sia all'art. 24 l. 27 dicembre 1985 n. 816, che prevede che i consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati, sia all'art. 31 comma 5 l. 8 giugno 1990 n. 142, che stabilisce che gli stessi hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato (Cons. Stato, sez. V, 05/09/2002, n.4472).

La lettura sostanzialistica racchiusa nella citata decisione, lettura condivisa dal Collegio, risulta coerente alla giurisprudenza di questo Consesso in materia di società miste la cui costituzione, per la gestione dei servizi pubblici locali, qualora si renda opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale di questi, costituisce un modello organizzativo e gestionale sì alternativo a quello dell'azienda speciale, ma non per questo del tutto alieno a connotati e finalità sostanzialmente pubblici, perchè, ai fini dell'identificazione di un soggetto pubblico, la forma societaria assume veste neutrale ed il perseguimento di uno scopo pubblico non è di per sè in contraddizione con il fine societario lucrativo - art. 2247 c.c. - (cfr. Cons. Stato, sez. V, 03/09/2001, n.4586; cfr.: "Il modulo organizzativo della società mista per azioni ex art. 22 comma 3 lett. e), l. 8 giugno 1990 n. 142 (a prevalente capitale pubblico) delinea una forma di gestione diretta del servizio pubblico nel cui ambito non solo il rapporto tra pubblica amministrazione e società è di natura giuspubblicistica, ma soprattutto la società stessa diviene organo indiretto dell'ente, deputato allo svolgimento del servizio affidatole" Cons. Stato, sez. V, 19/02/1998, n.192).

La natura di società di capitale non preclude, pertanto, l’esercizio del diritto de quo, atteso che la proprietà della medesima è imputabile al Comune; dalla partecipazione pubblica discende l’esercizio di attività certamente rientranti nella più generale attività dell’ente locale, che giustifica e legittima quindi la richiesta documentazione.
marco panaro
00martedì 7 febbraio 2006 18:25
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II), n. 203/2006

Il riferimento alla necessità di verificare il rispetto delle norme di buon vicinato e delle distanze di legge, posto a fondamento dell’istanza di ostensione, non appare sufficiente ad integrare gli estremi di cui all’art. 22, comma 1, lett. b), cit., in mancanza di qualsivoglia indicazione di circostanze concrete fattuali e/o giuridiche che supportino una tale necessità, come potrebbe essere la recente proposizione di domande di costruire, o la realizzazione di lavori sulle aree per cui è causa, da parte di terzi.
marco panaro
00giovedì 21 dicembre 2006 10:11
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6960 del 28-11-2006

Non ha pregio l’eccezione delle parti intimate, circa la tardività della notificazione del ricorso in appello, rispetto alla data di notificazione della sentenza impugnata: perché l’accesso ai documenti amministrativi del quale si discute non è quello regolato, con dimidiazione degli ordinari termini di proposizione del ricorso, dall’art. 25, comma 5, della l. 7 agosto 1990, n. 241, ma quello regolato dall’ art. 43, comma 2, del t.u. 267/2000, norma speciale concernente i diritti dei consiglieri comunali e provinciali. Sicché, nonostante la parziale coincidenza delle posizioni giuridiche tutelate dalla legge, non è giustificato estendere, per semplice analogia, la più riduttiva disciplina dei termini processuali stabilita dalla legge del 1990 a quella concernente il ricorso al giudice amministrativo, da parte dei consiglieri comunali (peraltro vigente da tempo antecedente: art. 24 l. 27 dicembre 1985, n. 816, ed art. 31 l. 8 giugno 1990, n. 142).

[Modificato da marco panaro 21/12/2006 10.11]

marco panaro
00giovedì 21 dicembre 2006 10:45
G]Tar Veneto, sez. I, sentenza n. 3897 del 23-11-2006

Il nuovo comma 3 bis dell’art. 18 del regolamento non va riguardato quale specificazione della disciplina contestualmente introdotta dalla deliberazione qui impugnata con il nuovo comma 2-bis dell’art. 18 del medesimo regolamento comunale in materia di accesso alla documentazione amministrativa, laddove si dispone che “il diritto di accesso del consigliere non può configurarsi come generalizzato ed indiscriminato. I documenti, oggetto del diritto, devono essere concretamente individuati dal richiedente oppure essere individuabili”.

Va infatti rilevato in proposito che la disciplina del diritto di accesso di cui all’anzidetto art. 43,comma 2, del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000 si conferma come del tutto speciale rispetto all’istituto generale dell’accesso alla documentazione amministrativa proprio in quanto l’art. 22, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n. 241 dispone ora, nel nuovo testo conseguente alla sostituzione di testo operata dall’art. 15 della L. 11 febbraio 2005 n. 15, che “non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo”, nonché in considerazione del fatto che, a’ sensi dell’art. 24, comma 3, della medesima L. 241 del 1990 - a sua volta sostituito per effetto dell’art. 16 della L. 15 del 2005 – “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”, e che a’ sensi dell’art. 2, comma 2, ultima parte del D.P.R. 12 luglio 2006 n. 184 - recante, a sua volta, disposizioni regolamentari in materia di accesso alla documentazione amministrativa conseguenti all’entrata in vigore dell’anzidetta L. 15 del 2005 - “la pubblica amministrazione non é tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”.

Questo triplice ordine di limitazioni non risulta, infatti, estensibile alla specialità propria della disciplina di cui al predetto art. 43, comma 2, del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000, se non altro in considerazione del fatto che l’accesso è ivi esplicitamente garantito anche nei confronti delle “notizie” e “informazioni …in possesso … del comune e della provincia, nonchè delle loro aziende ed enti dipendenti …” che risultano comunque “utili all’espletamento del … mandato” consiliare.

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