diritto all'accesso e interesse alla celere conclusione della procedura d'appalto

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marco panaro
00lunedì 11 ottobre 2004 16:17
Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli sez.I 8/10/2004 n. 1876

L’Amministrazione si è avvalsa della facoltà di cui al sesto comma dell’art. 24 l. n. 241/90 : “I soggetti indicati nell’articolo 23 hanno facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.”

Siffatta disposizione, contenuta nella fonte primaria, an-corché non richiamata in alcuna disposizione regolamentare dell’Amministrazione procedente – come pure lamentato dalla ricorrente – autorizza la P.A. ad avvalersi della facoltà concessa atteso che, come sopra precisato sulla scorta di con-solidata giurisprudenza, la disciplina generale sull’accesso consente, caso per caso, all’Amministrazione (e, nel caso di controversia, al giudice amministrativo) di valutare quale degli interessi in conflitto debba prevalere, anche in considerazione degli interessi pubblici e dei controinteressati, sulla base di criteri sufficientemente elastici, sanciti da leggi e dai regolamenti.

Ciò comporta che, in sede giurisdizionale, in materia di accesso, le controversie vanno decise tenendo conto delle varie posizioni coinvolte e sulla base di giudizi di prevalenza (Ad. Plen. 28 aprile 1999 n. 6; 22 aprile 1999 n. 4 e 5; 4 febbraio 1997 n. 5; 24 giugno 1999 n. 16).

Poiché, nella specie, deve ritenersi prevalente l’interesse pubblico ad una celere definizione del procedimento di gara, in conformità ai principi di cui alla legge quadro in materia di lavori pubblici ed al relativo regolamento n. 554/1999, il differimento - che sostanzialmente non pregiudica l’interesse alla conoscenza dell’azione amministrativa, conoscenza che, nei limiti in cui è stata rappresentata alla P.A. procedente e per le finalità asseritamente perseguite di correzione di rotta del pro-cedimento di gara, si traduce in un appesantimento dell’azione amministrativa e ben può essere esercitato all’esito della conclusione del procedimento di gara - deve stimarsi impermeabile alle censure rassegnate.
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