ignorare la lingua non è un errore scusabile

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cicolex
00lunedì 20 ottobre 2003 08:24
CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE V

Sentenza 3 ottobre 2003 n. 5758


(Pres. Frascione, Est. Branca)



FATTO


Con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalla sig.ra R.M. il 21 febbraio 2002, avverso l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive, comunicato il 3 agosto 2001 dal Comune di Villanova di Albenga.

Il TAR ha ritenuto che il gravame era stato proposto ben oltre il termine di legge, e che nella specie non sussistevano i presupposti per la concessione dell’errore scusabile.

Avverso la sentenza la sig.ra M. ha proposto appello chiedendone la riforma.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio, mentre si è costituito il sig. W.B. proprietario confinante con il fondo interessato al preteso abuso.

Alla pubblica udienza del 17 giugno 2003 la causa veniva trattenuta in decisione.


DIRITTO


L’appello pone il quesito circa la possibilità giuridica di considerare notificato tardivamente per errore scusabile, e quindi ricevibile, il ricorso di primo grado, in relazione alle circostanze particolari che hanno caratterizzato la vicenda esposta dall’appellante.

In particolare si assume che l’appellante, cittadina austriaca, non è in grado di leggere un documento scritto in lingua italiana, e, pur confermando di aver ricevuto l’ingiunzione alla demolizione il 3 luglio 2001, non ebbe modo di rendersi conto del contenuto dello stesso, né immediatamente, né in tempo successivo, perché il documento andò smarrito il giorno stesso del ricevimento.

Il ricorso pertanto è stato proposto quando, dagli atti relativi alla diversa vicenda processuale concernente la mancata concessione della sanatoria, l’interessata ha appreso dell’esistenza dell’ordine di demolizione notificato il 3 luglio 2001.

L’appellante lamenta che la decisione impugnata non abbia tenuto conto di tali circostanze e negato la remissione in termini.

Le censure mosse alla decisione non possono essere condivise.

Va ricordato che secondo l’insegnamento costante della giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell’errore scusabile, che consente la rimessione in termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale, è necessario che l’errore tragga origine da incertezze e difficoltà obiettive di interpretazione della legge, dalla novità della questione, ovvero dall’oscillazione della giurisprudenza, circostanze tutte che devono essere accertate prudentemente dall’interprete per verificare la diligenza del ricorrente nel prendere conoscenza degli atti da impugnare. In altri termini la giurisprudenza esclude che l’errore scusabile, pur essendo istituto di applicazione generale, possa essere utilizzato per eludere il termine di decadenza per la proposizione del ricorso (Cons. St., Sez. IV, 13 settembre 2001 n. 4791; Sez. VI, 23 ottobre 2001 n. 5567; Sez. V, 4 luglio 2002, n. 3681; Sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5315).

Nella fattispecie in esame non è possibile ricondurre il mancato rispetto del termine di proposizione del ricorso ad una circostanza oggettivamente presente nel mondo delle relazioni giuridiche, idonea ad impedire la percezione dell’insorgere dell’onere di tutela giurisdizionale. L’impossibilità di apprendere il contenuto del documento per ignoranza della lingua italiana, e il successivo smarrimento del documento medesimo, rappresentano evenienze comunque imputabili all’appellante, la quale ha omesso di cautelarsi, con la diligenza e gli accorgimenti del caso, dai rischi connessi alla propria situazione di difficoltà di comunicare con l’ambiente giuridico amministrativo nel quale si trovava ad operare.

In conclusione l’appello deve essere rigettato.

La spese possono essere compensate.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello in epigrafe;

dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2003 con l'intervento dei magistrati:

Emidio Frascione Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Marzio Branca Consigliere estensore

L'ESTENSORE
f.to Marzio Branca

IL PRESIDENTE
f.to Emidio Frascione

Depositata in Segreteria il 3 ottobre 2003.


ferrari.m
00lunedì 20 ottobre 2003 08:38
Ci mancherebbe altro.
Sarebbe stato veramente pericoloso se un tale ricorso fosse stato accettato.
Il passo successivo sarebbe stato il ricorso di quello che parla solo il dialetto, poi di quello che non sa leggere, poi di quello che non ha tempo di leggere, poi di quello che non ha voglia ... ecc.

Come ho scritto in un'altra occasione ci vuole un bel coraggio a inoltrare certi ricorsi.[SM=g27818]
scanners
00lunedì 20 ottobre 2003 18:19
Re: Ci mancherebbe altro.

Scritto da: ferrari.m 20/10/2003 8.38

Come ho scritto in un'altra occasione ci vuole un bel coraggio a inoltrare certi ricorsi.[SM=g27818]



Caro ferrari, come si dice, tentar non nuoce..
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