sindacabilità della discrezionalità tecnica (di commissione di concorso)

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lillo1
00lunedì 10 settembre 2007 22:01
cds 4635 del 4.9.2007 - sezione VI
(...)
Sono infondate le censure, con cui le parti appellanti, e in particolar modo il prof. Pilato e l’Università, contestano l’impugnata sentenza, per aver il giudice esercitato un non consentito sindacato di merito e per aver comunque esorbitato dai limiti del sindacato di legittimità.
Le valutazioni della commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono volendo utilizzare altra terminologia valutazioni tecniche.
A prescindere dalla terminologia prescelta, è oggi pacifico che si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico.
Infatti, tramontata l’equazione discrezionalità tecnica – merito insindacabile a partire dalla sentenza n. 601/99 della IV Sezione del Consiglio di Stato, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (di recente, v. Cons. Stato, VI, n. 2001/2006).
Il giudice di primo grado ha esercitato tale sindacato, senza estendere la propria verifica al merito delle scelte amministrative, dovendosi intendere per merito solo i profili di opportunità e di convenienza del provvedimento amministrativo.
La valutazione e la comparazione dei candidati in un concorso universitario non attiene a profili di opportunità, ma costituisce applicazione delle norme generali e speciali che regolano tali procedure, benché tali norme attribuiscano ampi margini di valutazione alle commissioni giudicatrici.

(...)
i è già detto come le valutazioni della commissione di un concorso universitario siano sindacabili dal giudice amministrativo; ciò premesso, appare evidente che se il sindacato si limita a prendere atto delle formali valutazioni della commissione (attività modesta, buona, ottima) non viene garantita una tutela giurisdizionale effettiva.
Tuttavia, è anche chiara la difficoltà da parte del giudice nell’esercitare un sindacato intrinseco in presenza di procedure concorsuali, in cui, al di là delle previsioni del bando, sono forti la caratterizzazione da parte dei componenti della commissione e le valutazioni, anche soggettive, espresse dai componenti di questa.
Tale difficoltà non deve condurre ad una rinuncia all’esercizio di un sindacato, che tenda ad una tutela giurisdizionale sempre più effettiva, anche se deve nel contempo essere evitato il rischio di sconfinamenti da parte del giudice nell’attività amministrativa di diretta valutazione, propria solo dell’amministrazione e delle commissioni giudicatrici.
lillo1
00lunedì 1 ottobre 2007 19:21
ma questa dice esattamente il contrario...

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA 17 settembre 2007, n.4849 - Pres. Ferrari - est. Salvatore



L’appello è infondato.

2. Va premesso che, secondo il pacifico orientamento di questo Consiglio di Stato (Sez. IV, 22 febbraio 2004, n. 719; 22 marzo 2005, n. 1167) ribadito anche di recente (Sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5252), l’accertamento dei requisiti psico - attitudinali ai fini del reclutamento nell’Arma dei carabinieri (così come per le altri armi, quali l’Esercito, la Guardia di finanza e la Polizia di Stato) costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che attiene al merito dell’azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento di fatto o da un’evidente illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione ovvero per illogicità di quest’ultima e la incongruenza delle relative conclusioni (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. IV, 22 febbraio 2004, n. 719), fermo restando che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte.

Deve aggiungersi, poi, sempre secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo per discostarsi, da un lato, che la valutazione effettuata dall’Amministrazione (attraverso l’apposita commissione medica prevista dal bando di concorso) non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte, in quanto le predette commissioni sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti di cui si discute (Cons. St., Sez. IV, n. 719/2004 cit.); dall’altro che l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri richiede una particolare attitudine psicologica, ragionevolmente esigibile in relazione alle caratteristiche di impiego operativo degli appartenenti a tale Corpo, che ben può essere impedita anche da alterazioni di carattere non patologico (Cons. St., Sez. IV, 1° ottobre 2004, n. 6394).

ferrari.m
00lunedì 1 ottobre 2007 22:58
Beh a un carabiniere danno in mano delle armi, a un professore universitario carta e penna...
E' vero che può far danni anche un professore universitario, ma difficilmente può ammazzare qualcuno con carta e penna..
lillo1
00martedì 2 ottobre 2007 07:42
non era quello il punto.

la cosa che mi interessava era il concetto di sindacabilità o meno della c.d. discrezionalità tecnica. che è un argomento di dabattito dottrinale e giurisprudenziale vecchio come adamo, ed a cui il mio manuale di diritto amministartivo dedica non poche pagine.

la prima sentenza dice chiaramente (in linea con la dottrina più avanzata) che la discrezionalità tecnica non ha niente a che vedere con il merito, e quindi è sindacabile ("Infatti, tramontata l’equazione discrezionalità tecnica – merito insindacabile a partire dalla sentenza n. 601/99 della IV Sezione del Consiglio di Stato, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (di recente, v. Cons. Stato, VI, n. 2001/2006).

la seconda dice il contrario

(l’accertamento dei requisiti psico - attitudinali ai fini del reclutamento nell’Arma dei carabinieri (così come per le altri armi, quali l’Esercito, la Guardia di finanza e la Polizia di Stato) costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che attiene al merito dell’azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, )
ferrari.m
00martedì 2 ottobre 2007 08:35
Lo so che non era quello il punto, quello che volevo dire io è che al di là del principio espresso dalle sentenze, si parte sempre da casi concreti ed è quello che valutano i giudici.
Il caso del professore (se ho capito bene) era comunque una procedura comparativa concorsuale dove Tizio è stato preferito a Caio e quindi anche la valutazione della congruità e ragionevolezza della scelta fatta è più facile.
Il caso del carabiniere (sempre se ho capito bene) era differente, veniva chiesto di sindacare l'operato di una commissione medica che aveva giudicato l'aspirante inidoneo, e il CdS ha ritenuto che: "l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri richiede una particolare attitudine psicologica, ragionevolmente esigibile in relazione alle caratteristiche di impiego operativo degli appartenenti a tale Corpo, che ben può essere impedita anche da alterazioni di carattere non patologico".
lillo1
00martedì 2 ottobre 2007 10:28
mah.
la realtà supera sempre la fantasia. e gli istituti giuridici si allargano, si restringono, tipo elastico, a seconda dei casi.

e pensare che quando ero piccola mi iscrissi a giurisprudenza perchè volevo delle certezze...
[SM=g27820]
ferrari.m
00martedì 2 ottobre 2007 13:03
Se volevi certezze dovevi iscriverti a matematica, dove 2+2 fa sempre 4... [SM=g27827]
lillo1
00martedì 2 ottobre 2007 16:05

la mia insegnante di matematica delle superiori diceva che neanche quello è vero.
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